Art. 3.
(Struttura).

      1. La struttura del Corpo militare è articolata in:

          a) un ispettorato superiore del Corpo militare quale organo di comando di vertice e tecnico militare del corpo, con sede in Roma;

          b) due settori operativi, quali organi di comando a livello di comandi di grandi unità territoriali dell'esercito con compiti di collegamento ed operativi con comandi delle Forze armate corrispondenti, che

 

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curano in particolare l'addestramento del personale, con sede rispettivamente in Verona e in Napoli;

          c) quattordici centri di mobilitazione, quali organi territoriali esecutivi, che curano in particolare l'arruolamento del personale, l'aggiornamento matricolare, i richiami e i congedi, con sede rispettivamente in:

              1) Torino - I centro, comprendente il Piemonte e la Valle d'Aosta;

              2) Milano - III centro, comprendente la Lombardia;

              3) Genova - IV centro, comprendente la Liguria;

              4) Verona - V centro, comprendente il Veneto e il Trentino-Alto Adige;

              5) Trieste - II centro, comprendente il Friuli Venezia Giulia;

              6) Bologna - VI centro, comprendente l'Emilia-Romagna;

              7) Firenze - VIII centro, comprendente la Toscana;

              8) Ancona - VII centro, comprendente le Marche e l'Abruzzo;

              9) Roma - IX centro, comprendente il Lazio e l'Umbria;

              10) Napoli - X centro, comprendente la Campania e il Molise;

              11) Bari - XI centro, comprendente la Puglia e la Basilicata;

              12) Catanzaro - XIII centro, comprendente la Calabria;

              13) Palermo - XII centro, comprendente la Sicilia;

              14) Cagliari - XIV centro, comprendente la Sardegna.

      2. Gli iscritti nei vari ruoli del personale dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio con o senza assegni, sono militari e sono sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice

 

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penale. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti sono effettuati dai funzionari dei centri di mobilitazione con facoltà insindacabile.

      3. Nel Corpo militare può arruolarsi anche personale femminile con le stesse modalità del personale maschile. Al personale femminile sono garantiti i benefìci e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, dalla normativa in materia di tutela della maternità.
      4. Tutto il personale militare in servizio continuativo di cui alla tabella E1 annessa alla presente legge e quello richiamato dal congedo è posto alle dipendenze dell'ispettorato superiore del Corpo militare. Il personale militare in servizio continuativo che al 30 maggio 2002 si trovava impiegato nei servizi per le Forze armate, transita nei medesimi servizi. Il rimanente personale transita nei ruoli civili, con tutti i diritti quesiti, mantenendo anche l'iscrizione nei ruoli in congedo del Corpo militare.
      5. Ha priorità di transitare nei servizi per le Forze armate il personale che per oltre cinque anni è stato impiegato per lo stesso servizio, fatta salva l'anzianità di servizio effettuato.
      6. I comandanti, i capo ufficio e gli ufficiali di mobilitazione dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'ispettore superiore del Corpo militare, attraverso i comandanti dei settori.
      7. Le disposizioni del regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, riguardanti le funzioni dei presidenti dei centri di mobilitazione, si applicano esclusivamente agli ufficiali preposti agli uffici dei centri di mobilitazione.
      8. Ogni centro di mobilitazione deve avere in servizio continuativo un ufficiale medico per attivare un ufficio sanitario.